{"id":45,"date":"2024-01-22T14:21:48","date_gmt":"2024-01-22T14:21:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.unioneterradeilancia.it\/new\/?page_id=45"},"modified":"2024-01-22T19:08:09","modified_gmt":"2024-01-22T19:08:09","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.unioneterradeilancia.it\/new\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">STATUTO UNIONE \u201cTERRA DEI LANCIA\u201c TRA I COMUNI DI BROLO E FICARRA. TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ART.1 OGGETTO 1. Il presente statuto stabilisce, ai sensi dell\u2019art. 32 TUEL, nonch\u00e8 del vigente ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Sicilia, le norme fondamentali sull\u2019organizzazione ed il funzionamento dell\u2019 unione per la gestione associata delle funzioni cui sopra, composto dai Comuni di Brolo e Ficarra. 2. L\u2019Unione disciplinato dal presente statuto, viene denominata \u201c Terra dei Lancia \u201d . 3. La partecipazione potr\u00e0 essere ampliata ad altri Comuni contermini con apposita deliberazione che contestualmente stabilir\u00e0 le condizioni di ingresso, approvata dal Consiglio dell\u2019Unione e previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali dei Comuni, con le procedure di voto previste dalle modifiche statutarie. ART.2 OBIETTIVI PROGRAMMATICI 1. L\u2019Unione persegue l\u2019obiettivo generale dell\u2019autogoverno e, nel perseguimento delle finalit\u00e0 e degli obiettivi propri , agisce nel rispetto dei principi previsti dall\u2019ordinamento dei Comuni in quanto compatibili. 2. E\u2019 scopo dell\u2019Unione, tenendo conto delle specifiche ed individuali ma omogenee peculiarit\u00e0, che caratterizzano il territorio su cui insiste l\u2019Unione, promuovere lo sviluppo dell\u2019intero territorio e la crescita delle comunit\u00e0 che lo costituiscono, attraverso la gestione collettiva di: \uf0b7 Promozione e sviluppo settori cultura e beni culturali &#8211; gestione eventi culturali, turistici e sportivi intercomunali. \uf0b7 Istituzione e gestione dell\u2019anagrafe canina e prevenzione del randagismo. \uf0b7 Promozione e sviluppo attivit\u00e0 produttive e relativa gestione tramite Sportello Unico Attivit\u00e0 Produttive; promozione e sviluppo socio-economico nei settori commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con contestuale implementazione della partecipazione dell\u2019iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; promozione dell\u2019equilibrato e sostenibile assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell\u2019ambiente. \uf0b7 Servizi di protezione civile. \uf0b7 Servizio di polizia locale. All\u2019Unione potranno essere attribuiti ulteriori funzioni, con apposita deliberazione di C.C. , modificativa del presente statuto. Sono obiettivi generali dell\u2019Unione: &#8211; Potenziare ed ottimizzare la qualit\u00e0 di tutti i servizi erogati nei singoli comuni componenti l\u2019Unione; utilizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali in un\u2019ottica di analisi costi-benefici, da effettuare collettivamente. &#8211; Armonizzare l\u2019esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurando un uso equo delle risorse. &#8211; Ampliare il grado di efficienza, di efficacia e di maggiore economicit\u00e0, a vantaggio della collettivit\u00e0. &#8211; Definire un assetto organizzativo volto al potenziamento dei servizi de quibus. &#8211; Favorire e migliorare la qualit\u00e0 della vita della propria, rispettiva popolazione, per rispondere alle esigenze della collettivit\u00e0, in termini di migliore vivibilit\u00e0 rispetto al contesto ambientale in cui risiede. &#8211; Favorire i rapporti tra entroterra e costa. &#8211; Rapportarsi con gli Enti sovracomunali in maniera pi\u00f9 incisiva, per una maggiore rappresentativit\u00e0 degli interessi del territorio. Nel perseguimento di tali obiettivi, l\u2019Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione raccordandoli con quelli dei comuni aderenti e degli altri Enti pubblici operanti nell\u2019ambito territoriale e informando i rapporti con essi al principio della leale collaborazione; organizza l\u2019apparato burocratico secondo criteri di responsabilit\u00e0 e di separazione funzionale tra l\u2019indirizzo politico e gestione; promuove la semplificazione dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa; osserva il principio della mutua solidariet\u00e0 nella determinazione di tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati . ART 3 DURATA L\u2019Unione ha una durata di sedici anni, dalla sottoscrizione dell\u2019atto costitutivo, consistente in una apposita convenzione, da sottoporre, in schema, all\u2019approvazione dei Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti; alla scadenza si scioglier\u00e0, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli enti di appartenenza. ART 4 RECESSO E SCIOGLIMENTO 1. Ogni Comune facente parte dell\u2019Unione, pu\u00f2 recedere anche unilateralmente non prima di anni cinque dalla sottoscrizione della convenzione, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 2. Gli effetti del recesso decorreranno dall\u2019esercizio finanziario successivo alla comunicazione , che comunque dovr\u00e0 avvenire entro il 30 giugno. 3. Il recesso della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei Comuni aderenti, determina lo scioglimento della stessa. 4. In caso di scioglimento, il Presidente pro tempore assume funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell\u2019ente. 5. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente, funzionalmente assegnato all\u2019Unione da parte dei Comuni aderenti, torna a far parte della dotazione organica degli stessi, se ci si \u00e8 avvalsi di personale interno ai singoli Comuni. ART 5 SEDE 1. L\u2019Unione ha la propria sede nel Comune di Ficarra, il Comune che assume la presidenza diverr\u00e0 Comune capofila dell\u2019Unione. 2. I suoi organi ed i suoi uffici possono rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purch\u00e9 nell\u2019ambito territoriale dell\u2019unione. 3. Presso la sede dell\u2019Unione \u00e8 individuato apposito spazio, aperto al pubblico da destinare all\u2019albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi relativi all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Unione. ART.6 STEMMA E GONFALONE L\u2019Unione pu\u00f2 dotarsi di stemma e gonfalone propri. La riproduzione e l\u2019uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente. ART 7 FUNZIONI E SERVIZI L\u2019Unione esercita, in relazione agli obiettivi di cui all\u2019art 2, le funzioni e le competenze relative ai seguenti servizi di interesse sovracomunale affidati in gestione alla stessa unione: \uf0b7 Promozione e sviluppo settori cultura e beni culturali &#8211; gestione eventi culturali, turistici e sportivi intercomunali. \uf0b7 Istituzione e gestione dell\u2019anagrafe canina e prevenzione del randagismo. \uf0b7 Promozione e sviluppo attivit\u00e0 produttive e relativa gestione tramite Sportello Unico Attivit\u00e0 Produttive; promozione e sviluppo socio-economico nei settori commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con contestuale implementazione della partecipazione dell\u2019iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali; promozione dell\u2019equilibrato e sostenibile assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell\u2019ambiente. \uf0b7 Servizi di protezione civile. Le funzioni ed i servizi dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell\u2019ambito dei bilanci di previsione, mediante la definizione di ben precisi progetti e la predisposizione di indicatori per il loro costante monitoraggio. ART.8 TRASFERIMENTO FUNZIONI 1. L\u2019effettivo trasferimento delle competenze conferite all\u2019Unione viene deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati di norma entro la fine del mese di settembre con decorrenza dall\u2019anno successivo. Detto trasferimento si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell\u2019Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarit\u00e0 dei rapporti possono determinarsi forme di pregiudizio alla continuit\u00e0 delle prestazioni e\/o dei servizi che ne derivano. 2. L\u2019individuazione delle competenze che si intendono trasferite viene concordata tra tutti i Comuni. Tale individuazione presuppone l\u2019acquisizione degli elementi tecnico \u2013 economici e la valutazione di globale fattibilit\u00e0 espressa dai responsabili dei servizi. 3. Soltanto a seguito dell\u2019effettivo trasferimento delle competenze, l\u2019Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contribuenti sui servizi della stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. 4. Qualsiasi conflitto di competenza fra l\u2019Unione ed uno o pi\u00f9 Comuni \u00e8 risolto con le modalit\u00e0 di cui al comma 4 del precedente art. 4. ART 9 ORGANI Sono organi dell\u2019Unione: a) il Presidente. b) Il Consiglio dell\u2019Unione. c) La Giunta dell\u2019Unione ART. 10 IL CONSIGLIO DELL\u2019UNIONE 1. Il Consiglio viene integrato, analogamente laddove si dimetta o decada dalla carica uno dei componenti. 2. La presidenza del Consiglio \u00e8 attribuita ad uno dei componenti eletto, nel corso della 1\u00b0 adunanza con maggioranza assoluta dei componenti, mediante votazione a scrutinio segreto; in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso \u00e8 sostituito dal componente pi\u00f9 anziano. 3. La prima riunione del Consiglio viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell\u2019Unione per la sola costituzione della stessa, successivamente dal Presidente. ART 11 COMPETENZE 1. Ciascun Comune \u00e8 rappresentato nel Consiglio dell\u2019Unione da quattro Consiglieri comunali designati dalla maggioranza e da due consiglieri comunali designati dalla minoranza. 2. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qualvolta si procede alle elezioni amministrative in uno o pi\u00f9 comuni componenti. 3. Il Consiglio \u00e8 espressione degli interessi dei Comuni che la costituiscono e pertanto ne \u00e8 l\u2019organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 4. Il Consiglio deve: &#8211; approvare gli atti fondamentali (bilancio di previsione e suoi allegati, Conto consuntivo). 5. Nell\u2019esercizio delle sue funzioni, il Consiglio pu\u00f2 occuparsi oltrech\u00e9 delle competenze espressamente indicata dalla normativa vigente, anche di: &#8211; studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione; &#8211; programmazione sovracomunale dei servizi affidati in gestione all \u2018Unione o ad essi correlati; ART 12 SESSIONI E CONVOCAZIONI 1. L\u2019attivit\u00e0 dell\u2019assemblea si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all\u2019approvazione del bilancio di previsione e di rendiconto della gestione. 3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; in caso di eccezionale urgenza la convocazione pu\u00f2 avvenire anche ventiquattr\u2019ore prima. 4. La convocazione del Consiglio e l\u2019ordine del giorno degli argomenti da trattare \u00e8 disposta dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni, a pena di decadenza dall\u2019iscrizione degli argomenti all\u2019ordine del giorno e purch\u00e8 essi siano documentati in una apposita proposta di deliberazione. Le modalit\u00e0 di convocazione saranno le stesse di quelle relative alla convocazione dei Consigli comunali. 5. L\u2019integrazione dell\u2019ordine del giorno con ulteriori argomenti da trattare, in aggiunta a quelli iscritti all\u2019o.d.g. pu\u00f2 avvenire solo fino a 24 ore prima del giorno in cui \u00e8 stata convocata la seduta. 6. L\u2019avviso di convocazione deve essere affisso all\u2019albo pretorio di ciascun Comune di cui fa parte l\u2019Unione, allo scopo di dare adeguata pubblicit\u00e0 ai cittadini. 7. Le sedute del Consiglio sono di regola pubbliche e le votazioni sono espresse a scrutinio palese , a meno che la trattazione non riguardi argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone ed in tal caso la votazione avverr\u00e0 a scrutinio segreto. 8. Il Consiglio \u00e8 validamente riunito con la presenza della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei componenti; in caso di insussistenza del numero legale, si rinvia di un\u2019ora la seduta; laddove, dopo un\u2019ora, continui a mancare il numero legale, la seduta proseguir\u00e0 il giorno successivo alla stessa ora alla presenza di almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto comunale prevedano una maggioranza diversa. 9. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alla legislazione regionale vigente . ART 13 STATUS GIURIDICOED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI COMPONENTI IL CONSIGLIO Lo status giuridico dei componenti il Consiglio sar\u00e0 quello previsto dalla legislazione per i Consiglieri comunali. Lo status economico (gettone di presenza) sar\u00e0 quello corrispondente ad un Comune fra 5000 e 10.000 abitanti. ART 14 GIUNTA DELL\u2019UNIONE La Giunta dell\u2019Unione \u00e8 composta dai rappresentanti legali dei Comuni componenti l\u2019Unione. 1. La presidenza della Giunta \u00e8 attribuita al rappresentante legale del Comune che assume la presidenza dell\u2019Unione, ai sensi dell\u2019art. 5 e 15 del presente Statuto e pi\u00f9 specificamente, il Sindaco di Ficarra, per un biennio dalla data di sottoscrizione dell\u2019atto costitutivo e successivamente il Sindaco di Brolo, per l\u2019ulteriore biennio e cos\u00ec via a rotazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo stesso \u00e8 sostituito dal componente pi\u00f9 anziano. 2. Il presidente dura in carica fino alla cessazione della carica di Sindaco. ART 15 COMPETENZE DELLA GIUNTA. 1. La Giunta \u00e8 l\u2019organo di impulso e di indirizzo, collabora per il governo dell\u2019ente ed impronta la propria attivit\u00e0 ai principi di legalit\u00e0, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicit\u00e0. 2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalit\u00e0 dell\u2019ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio. In particolare verifica la rispondenza dei risultati dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Riferisce ogni anno al consiglio in sede di rendiconto della gestione, sulla sua attivit\u00e0. 4. La Giunta compie tutti gli atti che non sono dalla legge, dallo statuto, e dai regolamenti riservati al Consiglio. 5. Lo status giuridico dei componenti \u00e8 quello previsto dalla legislazione per gli assessori, mentre quello economico \u00e8 a titolo gratuito. ART 16 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA 1. La Giunta \u00e8 presieduta da un presidente, che coordina l\u2019attivit\u00e0 dei suoi componenti e stabilisce l\u2019ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto dei punti proposti dai singoli componenti. 2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti. 3. Le sedute non sono pubbliche. 4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applica la legislazione nazionale e regionale in materia. ART 17 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE 1. Il Presidente della Giunta \u00e8 anche presidente dell\u2019Unione; esercita tutte le funzioni che non sono attribuite al Consiglio ed alla Giunta e coincide con il rappresentante legale del comune capofila che si individuer\u00e0, ad anni alterni, ora nel Sindaco di Ficarra, ora in quello di Brolo, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell\u2019atto costitutivo. Il Presidente rappresenta l\u2019Unione ed \u00e8 l\u2019organo responsabile dell\u2019amministrazione. Ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull\u2019attivit\u00e0 degli altri componenti la Giunta, nonch\u00e9 di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive. Egli pu\u00f2 delegare, a scopo organizzativo e con valenza interna, le proprie competenze agli altri componenti la Giunta dell\u2019Unione. Ogni Sindaco \u00e8 sostituito dal proprio Vice Sindaco, in caso di impedimento o di assenza. ART 18 INVIO DEGLI ATTI AI COMUNI ADERENTI ALL\u2019UNIONE Tutti gli atti fondamentali dovranno essere inviati in copia ai comuni aderenti all\u2019Unione contemporaneamente all\u2019affissione all\u2019albo nel comune sede dell\u2019Unione. TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI ART. 19 \u2013 PARTECIPAZIONE POPOLARE 1. L\u2019Unione informa la propria attivit\u00e0 ai principi della partecipazione della popolazione, garantendone i modi e con strumenti idonei l\u2019effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell\u2019ambito del territorio dell\u2019Unione. 2. L\u2019Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa o sui temi specifici aventi interesse rilevante per l\u2019Unione. 3. L\u2019Unione garantisce in ogni circostanza la libert\u00e0, l\u2019autonomia e l\u2019eguaglianza di trattamento di tutti i gruppi e organismi. ART. 20 \u2013 ACCESSO AGLI ATTI 1. Tutti gli atti dell\u2019Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento, che ne vieti l\u2019esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza, delle persone, dei gruppi p delle imprese. 2. Anche se in presenza del diritto di riservatezza, va garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. 3. Il Responsabile del procedimento ha facolt\u00e0 di difendere l\u2019accesso ai documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa. Non \u00e8 comunque ammesso l\u2019accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge. 4. E\u2019 considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto \u2013 cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall\u2019Amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa. 5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal Regolamento del comune capofila. L\u2019esame dei documenti \u00e8 gratuito. Il rilascio di copia \u00e8 subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonch\u00e9 i diritti di ricerca e misura. 6. La richiesta di accesso dei documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall\u2019amministrazione o da questa detenuti stabilmente. 7. Il regolamento: . Disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; . Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l\u2019informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull\u2019ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino; 8. il rifiuto, il differimento e la limitazione dell\u2019accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal presente articolo. ART.21 \u2013 DIRITTO D\u2019INFORMAZIONE 1. Tutti gli atti dell\u2019Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. 2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all\u2019Albo Pretorio. ART. 22 \u2013 ISTANZE, RECLAMI, PETIZIONI E PROPOSTE 1. Le persone singole associate residenti nel territorio dell\u2019Unione hanno la facolt\u00e0 di rivolgere al Presidente istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarit\u00e0 2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Presidente formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell\u2019istanza stessa. 3. Gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni aderenti all\u2019Unione possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di cinquanta firmatari, agli organi dell\u2019Unione,secondo le rispettive competenze, per richiedere, in maniera motivata, l\u2019assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l\u2019adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l\u2019integrazione o la riduzione di documenti programmatori, miglioramenti organizzativi di servizi e quanto altro abbia comunque caratteristica di rilevanza nell\u2019ambito del territorio. 4. I documenti di cui procedere comma 3, devono essere esaminati dall\u2019Organo competente entro sessanta giorni dal loro ricevimento, dandone avviso al primo firmatario. ART. 23 \u2013 REFERENDUM CONSULTIVO 1. Referendum consultivo \u00e8 l\u2019istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all\u2019Unione sono chiamati a pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell\u2019Unione stessa e di rilevante interesse sociale, esprimendo sul tema o sui temi propositi il proprio assenso e dissenso. Il carattere consultivo del referendum \u00e8 garantito dal fatto che l\u2019esito della consultazione non pone l\u2019obbligo agli organi eletti di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo pu\u00f2 essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte di territorio dell\u2019Unione. 2. Il referendum consultivo pu\u00f2 essere indetto: a) per deliberazione del Consiglio dell\u2019Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori; b) su richiesta presentata da almeno un Consiglio Comunale dei comuni aderenti oppure da almeno 1.000 elettori nelle liste elettorali dei Comuni dell\u2019Unione al primo gennaio dell\u2019anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Presidente dell\u2019Unione. 3. Il referendum consultivo pu\u00f2 essere svolto: a) Prima di procedere all\u2019approvazione di provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva; b) Dopo l\u2019approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunitari; 4. L\u2019oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell\u2019Unione e di rilevante interesse sociale. Non \u00e8 ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, conti consuntivi, mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in Enti e aziende o societ\u00e0. 5. l\u2019ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all\u2019ambito della materia a cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilit\u00e0 sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla riconoscibilit\u00e0 dei sottoscrittori, \u00e8 rimessa al giudizio di una Commissione di garanti composta dal Prefetto o suo delegato in qualit\u00e0 di Presidente, da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale e dal Segretario dell\u2019Unione in qualit\u00e0 di componenti. 6. I referendum sono convocati dal Presidente e possono essere effettuati due volte all\u2019anno nei periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con i voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali del Comuni aderenti interessati alla consultazione. 7. Il quesito sottoposto a referendum \u00e8 dichiarato accolto se all votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se \u00e8 raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. 8. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati dei referendum, il Presidente dell\u2019Unione sottopone al Consiglio e alla Giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dev\u2019essere deliberato, con adeguata motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dei componenti in carica della Giunta, a seconda delle competenze. Uno stesso quesito non pu\u00f2 essere sottoposto a referendum nel corso della durata in carica di un Consiglio. 9. Le ultime norme per l\u2019indizione e l\u2019organizzazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento. La normativa referendaria far\u00e0 riferimento, per quanto compatibile alle procedure adottate per lo svolgimento dei referendum abrogati di leggi statali, adeguandole alla dimensione locale della consultazione ed eventuale ai fini della loro semplificazione ed economicit\u00e0. 10. I Comuni facenti parte dell\u2019Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per consentire il regolare svolgimento dei referendum. ART.24 \u2013 DIRITTO DI INTERVENTO NEI PROCEDIMENTI 1. Chiunque sia portatore di un diritto o un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facolt\u00e0 di interventi con le modalit\u00e0 di cui all\u2019apposito regolamento. 2. In accoglimento di osservazioni e proposte presente dai soggetti interessati al procedimento, l\u2019Amministrazione pu\u00f2 procedere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi , e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti. 4. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l\u2019Amministrazione recede unilateralmente dall\u2019accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente a danno del privato. ART.25 \u2013 CONFERENZA DEI SERVIZI 1. Al fine di una semplificazione dell\u2019azione amministrativa, qualora sia opportuno effettuare l\u2019esame di pi\u00f9 interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, Il Presidente indice un Conferenza dei servizi. 2. La Conferenza pu\u00f2 essere indetta anche quando l\u2019Amministrazione debba acquisire intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti. 3. Si considera acquisito l\u2019assenso dell\u2019Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla Conferenza o via abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volont\u00e0, salvo che essa non comunichi al Presidente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla Conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. ART. 26 \u2013 RAPPORTI CON I COMUNI COMPONENTI L\u2019UNIONE 1. l\u2019Unione invia ai Comuni aderenti, e alle Comunit\u00e0 sovracomunali cui questi appartengono, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali. 2. per argomenti di particolari rilievo, di competenza del Consiglio, possono essere richiesti pareri ai singoli Consigli Comunali. 3. I Comuni membri partecipano all\u2019attivit\u00e0 amministrativa espletata dall\u2019Unione attraverso: a) l\u2019esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri; b) l\u2019esercizio della facolt\u00e0 da parte di ogni Consiglio Comunale di chiedere al presidente dell\u2019Unione la convocazione del Consiglio per la trattazione dei problemi di interesse comune, con l\u2019obbligo del Presidente di provvedere nei termini di cui all\u2019art. 16 comma 2 del presente statuto; c) l\u2019esercizio del diritto da parte di almeno un Consiglio Comunale di richiesta del referendum consultivo ai sensi del precedente art. 23 comma 2, lett. b). ART. 27 \u2013 RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ASSOCIAZIONI 1. L\u2019unione favorisce l\u2019attivit\u00e0 delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalit\u00e0 scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell\u2019ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione della popolazione. 2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell\u2019Unione attraverso la possibilit\u00e0 di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi. Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l\u2019esame di problemi specifici. 3. l\u2019Unione potr\u00e0 inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari non c\u2019\u00e8 con l\u2019attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme dell\u2019apposito regolamento. ART. 28 \u2013 OBIETTIVI DELL\u2019ATTIVIT\u00c0 AMMINISTRATIVA E DALLA GESTIONE 1. l\u2019Unione informa la propria attivit\u00e0 amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicit\u00e0 e di semplicit\u00e0 delle procedure. TITOLO III ORGANIZZAZIONE ART. 29 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI L\u2019azione amministrativa deve tendere al progressivo avanzamento del grado di raggiungimento dei risultati, riferiti alla qualit\u00e0 dei servizi e delle prestazioni, alla semplificazione dei procedimenti, al contenimento dei costi, all\u2019estensione dell\u2019ambito di fruibilit\u00e0 delle prestazioni e dei servizi resi all\u2019utenza facente parte del consorzio. ART 30 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 1. L \u2018Unione dispone di uffici propri e\/o si avvale di quelli dei comuni aderenti. 2. L\u2019organizzazione \u00e8 improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalit\u00e0 e di economicit\u00e0 di gestione, al rispetto dei principi della professionalit\u00e0 e della responsabilit\u00e0 nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali. 3. La dotazione organica dell\u2019Unione pu\u00f2 essere costituita da: &#8211; Personale proprio; &#8211; Personale comandato e\/o distaccato dai Comuni; &#8211; Personale dei comuni facenti parte dell\u2019unione, utilizzato temporaneamente. 4. Per una innovativa e funzionale organizzazione degli uffici verranno adottate metodologie e tecnologie, tra cui: automazione ed informatizzazione degli uffici, pi\u00f9 idonee a rendere efficiente ed efficace l\u2019azione amministrativa. 5. Dovranno essere messi a disposizione uffici da parte dei singoli Comuni per lo svolgimento delle competenze relative alla gestione coordinata dei servizi di cui sopra, in misura paritaria. 6. L\u2019organizzazione dei servizi gestiti in modo coordinato \u00e8 improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalit\u00e0 e di economicit\u00e0 di gestione, al rispetto dei principi della professionalit\u00e0 e della responsabilit\u00e0 nel perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi istituzionali. 7. La dotazione organica messa a disposizione della gestione coordinata dei servizi de quibus, pu\u00f2 essere costituita da personale utilizzato secondo le modalit\u00e0 di cui al secondo comma del presente articolo. 8. Ci si dovr\u00e0 avvalere prioritariamente di personale dei singoli comuni aderenti; solo in caso di rilevante mole di lavoro, cui non si riesce a far fronte con il personale a disposizione, si potr\u00e0 procedere ad assunzioni a tempo determinato o al conferimento di incarichi professionali. Per l\u2019assunzione di personale proprio, si potr\u00e0 procedere solo previo accordo di programma adottato dai Sindaci che disciplini stato giuridico, economico, nonch\u00e8 modalit\u00e0 con cui tale personale, in caso di scioglimento, transiter\u00e0 ai Comuni aderenti all\u2019Unione. ART. 31 SEGRETARIO DELL\u2019UNIONE- Il Segretario dell\u2019 Unione coincide con il Segretario del Comune che assume la veste di comune capofila. La sede dell\u2019Unione ai sensi del comma 1 dell\u2019art. 5 \u00e8 il Comune di Ficarra. Il trattamento economico del segretario sar\u00e0 regolato dalle parti con separato atto della Giunta dell\u2019Unione. Per la disciplina, nonch\u00e8 per il ruolo e le funzioni assegnate al Segretario dell\u2019Unione, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 97 e seguenti del TUEL per il Segretario comunale. ART 32 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Qualora l\u2019Unione si volesse avvalere di responsabili di uffici e dei servizi, essi saranno individuati, secondo le modalit\u00e0 di cui alla normativa in materia. Essi provvederanno agli atti di gestione, individuati dal TUEL. TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA\u2019 ART 33 ATTIVITA\u2019 FINANZIARIA 1. L\u2019Unione ha un\u2019autonomia finanziaria, nell\u2019ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. 2. L\u2019Unione presenta una finanza locale fondata su: &#8211; Contributi erogati dallo Stato. &#8211; Contributi erogati dalla Regione. &#8211; Trasferimenti operati dai comuni componenti l\u2019Unione, sulla base dei bilanci. &#8211; Tasse e diritti per servizi pubblici. &#8211; Contributi comunitari. &#8211; Altre entrate. ART 34 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 1. L\u2019Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalit\u00e0 previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l\u2019esercizio finanziario dell\u2019anno successivo. 2. L\u2019attivit\u00e0 economico-finanziaria \u00e8 regolata dalle norme di contabilit\u00e0 proprie degli enti locali. ART 35 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA La revisione economico-finanziaria \u00e8 affidata ad un organo di revisione nominato dal Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267\/00 e della legislazione regionale vigente. ART 36 SERVIZIO DI TESORERIA 1. Il servizio di tesoreria \u00e8 svolto dall\u2019istituto bancario che offra condizioni migliori e pi\u00f9 vantaggiose, prescelto a seguito di apposita procedura negoziata di affidamento dell\u2019appalto di servizi. 2. Il rapporto con il tesoriere \u00e8 regolato dalla legge nonch\u00e8 da apposita convenzione stipulata con la banca tesoriere. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART. 37 COSTITUZIONE L\u2019Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione del presente atto costitutivo ART. 38 RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO UNIONE \u201cTERRA DEI LANCIA\u201c TRA I COMUNI DI BROLO E FICARRA. TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ART.1 OGGETTO 1. 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